STATUTO ASCOMFIDI IMPRESE SOC. COOP.

STATUTO SOCIALE                                                                                        
“ASCOMFIDI IMPRESE
SOCIETA’ COOPERATIVA”
Articolo 1 – Costituzione
1.1 E’ costituita una società Cooperativa, a mutualità
prevalente, denominata “Ascomfidi Imprese Società Cooperativa”.
1.2 La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha
fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il
proprio patrimonio. Nella costituzione e nell’esecuzione dei
rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il
principio di parità di trattamento.
Articolo 2 – Sede
2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Avezzano, all’indirizzo
risultante dall’ apposita iscrizione eseguita presso il
competente Ufficio del Registro delle imprese.
2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo
del Comune di ubicazione relativo con semplice decisione degli
amministratori che sono abilitati alle dichiarazioni conseguenti
al competente Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece
all’Assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede
sociale in Comuni diversi.
Articolo 3 – Durata
3.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà
essere prorogata una o più volte.
3.2 La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per
la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di
sotto dei limiti fissati dalla legge, anche per il verificarsi
di una delle cause indicate dall’art. 2484 Codice Civile.
Articolo 4 – Oggetto
4.1 La Cooperativa ha come oggetto della sua attività, previa
iscrizione nell’Elenco generale di cui all’art. 106 del T.U.L.B.,
e possidenza dei requisiti, l’attività di garanzia collettiva dei
fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. In particolare,
ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003,
n. 326, possono essere prestate garanzie personali e reali,
stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del
rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzie depositi
indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese
socie.
4.2 La Cooperativa, previa iscrizione nell’Elenco speciale di cui
all’art. 107 del T.U.L.B., potrà svolgere:
– le seguenti attività rivolte prevalentemente a favore delle
imprese socie:
· prestazioni di garanzie a favore dell’amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese socie;
· gestione, ai sensi dell’art. 47, comma 2, T.U.L.B., di fondi
pubblici di agevolazione;
· stipula, ai sensi dell’art. 47, comma 3, T.U.L.B. di contratti
con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per
disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di
facilitarne la fruizione;
– le altre attività riservate agli intermediari finanziari
iscritti nel predetto Elenco speciale, in via residuale e nei
limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia.
Resta in ogni caso escluso lo svolgimento di qualsiasi attività
riservata per legge agli iscritti in Albi, Ordini o Collegi
Professionali ed è altresì fatto divieto assoluto alla
Cooperativa di emettere strumenti finanziari e derivati.
4.3 La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali,
potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale,
mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e
funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà
altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed
obbligazioni in società, consorzi ed enti costituiti o
costituendi.
Articolo 5 – Operatività
5.1 La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a
favore dei soci, ma potrà tuttavia, ricorrendone i requisiti di
legge, operare anche per soggetti non soci.
5.2 L’ambito territoriale di operatività della Cooperativa potrà
essere ripartito in zone socio-economiche omogenee, coincidenti
o meno con le province, e comunque nel territorio della Regione
Abruzzo, tenendo conto dei seguenti parametri:
– il numero delle piccole e medie imprese attive nel territorio;
– il numero dei soci della zona;
– i volumi di attività espressi in termini di garanzie prestate
afferenti ai soci della zona.
La ripartizione del territorio, ed eventuali modifiche, sono
effettuate con delibera dell’assemblea ordinaria con le
maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
5.3 I criteri e le modalità di svolgimento della attività saranno
stabiliti dal regolamento di attuazione, da adottarsi su proposta
del Consiglio, con delibera assembleare assunta con la
maggioranza dell’assemblea straordinaria.
Articolo 6 – Soci
6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente
alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello
stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine
massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie
e deve essere posta in liquidazione.
6.2 Possono far parte della Cooperativa tutti gli operatori
economici sia in sottoforma di impresa individuale che di società
di persona e di capitale, ivi incluse le società cooperative,
iscritti nel Registro delle Imprese ed i professionisti (questi
ultimi nei limiti in cui sia consentita la loro partecipazione
dalle vigenti disposizioni di legge).
Possono altresì essere soci altre imprese di maggiori dimensioni
rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione
Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea
per gli investimenti (B.E.I) a favore delle piccole e medie
imprese. Queste devono operare negli stessi settori
sopraindicati e non possono rappresentare più di un sesto della
totalità delle imprese socie.
Possono inoltre essere soci le persone fisiche intenzionate ad
avviare un’attività con le caratteristiche di cui ai punti
precedenti entro sei mesi dalla delibera di ammissione. In caso
di mancato avvio dell’attività nei termini sopra previsti si
applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del presente statuto.
6.3 Le imprese socie non devono avere in corso procedure di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o di
fallimento né essere state dichiarate fallite; il loro titolare
o legale rappresentate non deve avere subito condanne a pene che
comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
6.4 Le imprese socie con una quota di partecipazione al capitale
sociale superiore al 5%, per esercitare il diritto di voto, devono
essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti
dall’art. 108 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.
Qualora il socio sia una società, i predetti requisiti devono
essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.
6.5 I soci:
– sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e
le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e devono
favorire gli interessi della Cooperativa;
– concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di amministrazione, direzione e controllo
dell’impresa;
– partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche della Cooperativa;
– contribuiscono alla formazione del capitale sociale e del
patrimonio netto della Cooperativa, partecipando al rischio ed
alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici
conseguiti;
– mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche
in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta.
6.6 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è
quello risultante dal libro soci.
Articolo 7 – Procedura di ammissione
7.1 I soggetti interessati a diventare soci della Cooperativa
devono presentare domanda scritta all’organo amministrativo
contenente:
– i dati anagrafici, costituiti, oltre che dal codice fiscale,
da cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, se impresa
individuale, ovvero denominazione sociale e sede, se società;
– l’attività svolta e gli estremi di iscrizione all’Ufficio del
Registro delle imprese;
– le generalità del legale rappresentante e della persona
eventualmente delegata a rappresentare la società stessa nei
rapporti con la Cooperativa;
– l’impegno ad osservare il presente statuto e gli eventuali
regolamenti di attuazione, se approvati, che l’aspirante socio
deve dichiarare di conoscere per averne presa visione e ricevuta
copia;
– l’ammontare della quota, comprensiva dell’eventuale
sovrapprezzo, che si propone di sottoscrivere;
– l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi
della vigente normativa.
7.2 Con la presentazione della domanda scritta dovrà essere
assunto anche l’impegno a versare, ove deliberata dal Consiglio,
la tassa di ammissione, che non sarà in alcun caso rimborsata dalla
Cooperativa.
7.3 L’ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta
domanda, è fatta con deliberazione degli amministratori che deve
essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della
domanda e comunicata all’interessato e annotata, a cura degli
stessi amministratori, nel libro soci.
7.4 La qualifica di socio, deliberata dal Consiglio di
Amministrazione, ha effetto dalla data di presentazione della
domanda di ammissione.
7.5 L’importo della quota sociale sottoscritta, l’eventuale
sovrapprezzo se previsto e gli altri importi dovuti, devono essere
versati nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento
di attuazione di cui all’art. 5.3.
7.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli
amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la
deliberazione di rigetto e devono comunicarla agli interessati.
In tale evenienza l’aspirante socio può, entro sessanta giorni
dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si
pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima
convocazione successiva.
7.7 Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione
dei nuovi soci.
Articolo 8 – Quote
8.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore
a 25,00 euro e nessun socio può avere una quota del valore nominale
complessivo superiore al 20 per cento del capitale sociale.
8.2 Le quote sociali devono essere espresse in unità di euro senza
cifre decimali, sono nominative ed indivisibili e non possono
essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano
vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con
la medesima.
8.3 Al socio, fatto salvo il suo diritto di recedere dalla
Cooperativa, è fatto divieto di cedere la quota.
8.4 Il creditore particolare del socio, finché dura la
Cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del
medesimo.
Articolo 9 – Perdita della qualità di socio
9.1 La qualità di socio si perde per:
– recesso, esclusione, cessazione e a causa di morte, per i soci
imprenditori individuali;
– recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, per i soci
imprese costituite in forma societaria.
9.2 La cessazione, lo scioglimento o la messa in liquidazione
costituiscono motivo per la richiesta di recesso a norma del
presente Statuto.
9.3 La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità
di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli
amministratori nel libro soci.
Articolo 10 – Recesso del socio
10.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti
dalla legge o dal presente Statuto, spetta al socio che non intenda
proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la
Cooperativa a condizione che non abbia pendenze di qualsiasi
genere con la Cooperativa stessa.
10.2 La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale,
deve essere recapitata con raccomandata, anche a mano, alla
Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta
giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti
del recesso, gli amministratori devono darne immediata
comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi
al tribunale.
10.3 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto
sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici, il
recesso ha effetto con la data di chiusura dell’esercizio nel
corso del quale il recesso stesso è accolto.
Art. 11 – Esclusione del socio
11.1. L’esclusione del socio può aver luogo:
– per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla
legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto
mutualistico;
– per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la
partecipazione alla Cooperativa;
– nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento della
quota), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per
fallimento), Codice Civile;
– per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali o per aver arrecato danni materiali o morali
alla Cooperativa;
– negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi
regolamenti.
11.2 L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori che
ne devono dare comunicazione con raccomandata, entro 30 giorni
dalla data di deliberazione, con ricevuta di ritorno al socio
escluso.
11.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
11.4 L’esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro
soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del rapporto
sociale che del rapporto mutualistico.
Articolo 12 – Morte del socio
12.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti
per l’ammissione alla Cooperativa hanno diritto alla liquidazione
e al pagamento della quota a norma del presente statuto.
12.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla
Cooperativa, invece, subentrano nella partecipazione del socio
deceduto. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare
un rappresentante comune.
Articolo 13 – Liquidazione e pagamento della quota
13.1 La liquidazione delle quote, al netto di eventuali posizioni
debitorie del socio nei confronti della Cooperativa, ha luogo
sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati
il recesso, l’esclusione o la morte del socio. La liquidazione,
in ogni caso, è subordinata alla estinzione di ogni obbligazione
gravante sulla Cooperativa per il socio uscente.
13.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto
hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota
versata, eventualmente maggiorata del relativo sovrapprezzo
versato e ridotta, in proporzione, dalle perdite imputabili al
capitale.
13.3 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni
dall’approvazione del bilancio in cui si è verificata la perdita
della qualità di socio.
13.4 Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il
quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si
intenderà prescritto a favore della Cooperativa.
Articolo 14 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.
14.1 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde
verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per
un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si è
verificata.
14.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l’insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
liquidazione della quota.
14.3 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.
Articolo 15 – Patrimonio sociale
15.1 Il patrimonio netto della Cooperativa è costituito:
– dal capitale sociale formato dall’ammontare delle quote
sottoscritte e versate dai soci;
– dalle riserve indivisibili, formate con gli utili di gestione;
– dalle riserve formate con i sovrapprezzi versati;
– dai fondi rischi indisponibili;
– dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle
obbligazioni assunte dalla Cooperativa;
– dagli utili di esercizio portati a nuovo;
– da ogni altra riserva costituita per obblighi di legge, del
presente statuto o dei relativi regolamenti.
15.2 Le riserve e i fondi, di cui al precedente comma, non possono
essere ripartiti tra i soci né durante la vita della Cooperativa
né all’atto del suo scioglimento.
15.3 Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non può essere inferiore a 250.000,00 euro, di cui
almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei soci o da
avanzi di gestione.
15.4 La Cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo
con il proprio patrimonio.
Articolo 16 – Capitale sociale
16.1 Il capitale sociale della Cooperativa, che comunque non può
essere inferiore a 100.000,00 euro, è variabile ed è formato da
un numero illimitato di quote anche di diverso ammontare.
16.2 Le variazioni del capitale sociale non comportano
modificazione dell’atto costitutivo.
Articolo 17 – Perdite di esercizio
17.1 Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando
in via prioritaria le riserve disponibili della Cooperativa.
17.2 Se in conseguenza di perdite, il capitale sociale o il
patrimonio netto risultano diminuiti di oltre un terzo senza
ridursi al di sotto dei limiti di legge, gli amministratori e,
nel caso di inerzia, i sindaci devono senza indugio convocare
l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio
successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,
l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio
deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione
delle perdite risultanti dal bilancio.
17.3 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale
o del patrimonio netto, questi vengono ridotti al di sotto dei
limiti di legge, gli amministratori devono senza indugio
convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale
ed il contemporaneo aumento del medesimo e del patrimonio netto.
In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della
Cooperativa.
17.4 Nei casi previsti dai precedenti commi, all’assemblea deve
essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla
situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni
dei sindaci. La relazione e le osservazioni devono restare
depositate in copia nella sede della Cooperativa durante gli otto
giorni che precedono l’assemblea perché i soci possano prenderne
visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Articolo 18 – Utili di esercizio
18.1 Qualunque sia l’ammontare della riserva legale, deve essere
a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti
annuali. L’Assemblea determina la destinazione degli utili
residui.
18.2 E’ fatto divieto alla Cooperativa di distribuire dividendi
fra i soci sotto qualsiasi forma.
Articolo 19 – Esercizio sociale e bilancio
19.1 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e va dal primo
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori
provvedono alla redazione del bilancio con l’osservanza delle
disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Gli
amministratori e i sindaci devono specificamente indicare, nelle
rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri
seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo
mutualistico.
19.3 Il bilancio:
– deve indicare separatamente i dati relativi all’attività svolta
con i soci, distinguendo da quella effettuata a favore di non soci;
– è approvato dall’Assemblea dei soci che a tal fine deve essere
convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla
struttura e all’oggetto propri della Cooperativa, l’organo
amministrativo può deliberare l’utilizzo, da motivare nella
relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro
cui convocare l’assemblea;
– è depositato entro i successivi 30 giorni dall’approvazione,
completo dei documenti di accompagnamento, presso l’Ufficio del
Registro delle imprese e presso l’Albo delle Cooperative a
mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività
produttive.
19.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio,
l’assemblea determina la destinazione degli utili nel rispetto
di quanto previsto dal presente Statuto.
19.5 La Cooperativa deve versare entro un mese dall’approvazione
del bilancio, al fondo di garanzia interconsortile cui la
Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell’economia
e delle finanze, la contribuzione prevista dalle vigenti
disposizioni.
Articolo 20 – Organi della Cooperativa
20.1 Sono organi della Cooperativa:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Collegio Sindacale.
Articolo 21 – Assemblea dei soci
21.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono tenute,
di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione
dell’organo amministrativo.
21.2 L’assemblea ordinaria, deve essere convocata almeno una
volta l’anno, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta
gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario.
L’Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla
legge e dal presente Statuto.
21.3 L’assemblea ordinaria:
– discute e approva il bilancio;
– nomina e revoca gli amministratori;
– nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale;
– determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
– delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;
– delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla
competenza dell’assemblea nonché sulle autorizzazioni
eventualmente richieste per il compimento di atti degli
amministratori;
– delibera il conferimento dell’incarico di certificazione del
bilancio a una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per
legge;
– approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le
maggioranze dell’assemblea straordinaria.
21.4 L’assemblea straordinaria delibera:
– sulle modificazioni dello statuto;
– sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
– su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla
sua competenza.
21.5 L’assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di
amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vice Presidente, con apposito avviso che in alternativa, ed almeno
15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, dovrà essere:
– pubblicato sul quotidiano a diffusione regionale della regione
Abruzzo, ovvero sulla gazzetta ufficiale;
– spedito con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell’avvenuto ricevimento, e fatto pervenire ai soci al domicilio
risultante dal libro dei soci.
21.6 Nell’avviso di convocazione dell’assemblea:
– debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza
e l’elenco delle materie da trattare;
– può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione,
che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato
nell’avviso e l’adunanza in prima convocazione va deserta,
l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla
data della prima, con le stesse modalità di cui al comma
precedente.
21.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo
l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che
rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità
dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
21.8 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
90 giorni nel libro soci. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia
il valore della quota posseduta.
21.9 I soci possono farsi rappresentare nell’assemblea soltanto
da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita a mezzo
di delega autenticata e i documenti relativi devono essere
conservati dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare
sino ad un massimo di cinque soci.
21.10 La delega deve indicare il nome del socio delegato ed è
revocabile nonostante ogni patto contrario. La rappresentanza non
può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai
dipendenti della Cooperativa, né alle società da essa controllate
o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti di queste.
21.11 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal
Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea è
presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti
all’assemblea. L’assemblea nomina il segretario, che può essere
scelto anche tra persona estranea alla società.
21.12 Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale
dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
21.13 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa
delibera dell’Assemblea.
21.14 Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per
acclamazione unanime, sono adottate a maggioranza relativa. In
caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano
di età. Qualora lo richieda la maggioranza dell’Assemblea si
procederà alla votazione con scheda a scrutinio segreto.
21.15 L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è
regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti
presenti in aula. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria
delibera qualunque sia il numero dei soci partecipanti, a
maggioranza assoluta dei voti presenti in aula.
21.16 L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, è
validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e delibera
con la metà più uno dei voti spettanti ai soci. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti
presenti in aula.
21.17 E’ necessario, anche in seconda convocazione, il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo
dei voti spettanti ai soci per le deliberazioni concernenti:
– il cambiamento dell’oggetto sociale;
– la trasformazione della Cooperativa;
– lo scioglimento anticipato della Cooperativa;
– la natura di Cooperativa a mutualità prevalente.
21.18 Per la comunicazione e lo svolgimento delle assemblee dei
soci successive alla seconda, si applicano le disposizioni
previste per l’assemblea ordinaria e straordinaria in seconda
convocazione.
Articolo 22 – Assemblee separate
22.1 Ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 2540 Codice
Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci ed
un’Assemblea generale alla quale parteciperanno, in
rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati
dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la
proporzionale rappresentanza delle minoranze.
22.2 Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede
legale operativa, secondo le risultanze del libro soci, in una
delle zone individuate con delibera dell’Assemblea, ai sensi
dell’articolo 5 del presente statuto.
22.3 Alle Assemblee separate e all’Assemblea generale, salvo
quanto previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni relative all’Assemblea dei soci.
22.4 Ad ogni Assemblea separata devono partecipare almeno un
amministratore, che la presiede, ed almeno un sindaco effettivo.
In caso di presenza di più amministratori, la presidenza spetta
all’amministratore più anziano di età.
22.5 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto
dal Presidente e dal segretario. Ciascun verbale deve essere
trascritto nell’apposito libro da istituire per le deliberazioni
delle assemblee separate.
22.6 Le Assemblee separate:
– sono convocate con lo stesso avviso di convocazione ed il
medesimo ordine del giorno dell’Assemblea generale;
– possono svolgersi in date differenti tra loro;
– devono essere tenute almeno 8 giorni prima della data fissata
per la prima convocazione dell’Assemblea generale;
– sono validamente costituite con le stesse maggioranze previste
per l’Assemblea dei soci;
– esprimono, per ciascun argomento posto all’ordine del giorno,
un numero di voti pari al numero dei voti spettanti ai soci
partecipanti che devono essere tutti rappresentati
nell’Assemblea generale;
– nominano uno o più delegati, ed i relativi supplenti, portatori
all’Assemblea generale, rispettivamente, dei voti favorevoli,
contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei
relativi verbali delle Assemblee separate. Per le elezioni alle
cariche sociali i delegati e relativi supplenti, saranno
portatori all’Assemblea generale dei voti riportati da ciascun
candidato. In caso di parità di voti risulta nominato delegato
o supplente il socio con maggiore anzianità di iscrizione nel
libro dei soci.
22.7 I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati dalle
Assemblee separate:
– devono essere scelti tra i soci;
– non possono rivestire alcuna carica nella Cooperativa né essere
dipendenti della stessa;
– debbono partecipare personalmente all’Assemblea generale senza
facoltà di delega;
– rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti alle
Assemblee separate.
22.8 I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno
facoltà di assistere, senza diritto di voto, all’Assemblea
generale.
Articolo 23 – Consiglio di amministrazione
23.1 L’amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione
i cui componenti sono eletti dall’Assemblea.
23.2 Il numero dei consiglieri non può essere inferiore a 3 né
superiore a 9 scelti esclusivamente tra i soci e tra gli
amministratori di persone giuridiche facenti parte della società.
23.3 Lo Stato e gli Enti pubblici che erogano contributi a favore
della Cooperativa o che comunque ne sostengano direttamente o
indirettamente l’attività, possono nominare, ferma restando la
riserva in favore dell’Assemblea per la nomina della maggioranza
degli amministratori, fino ad un massimo di 1 (uno)
amministratore.
23.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica
3 esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della
loro carica. I Consiglieri possono essere confermati nella carica
per uno o più mandati. La cessazione degli amministratori per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo
Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
23.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto
dall’Assemblea; il Vice Presidente dal Consiglio di
Amministrazione.
23.6 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano
da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a
norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal
segretario.
23.7 Gli amministratori, ai sensi dell’articolo 2383 Codice
Civile e dell’articolo 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di
esecuzione, devono essere in possesso degli speciali requisiti
di onorabilità, professionalità ed indipendenza e non devono
trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle
loro funzioni.
23.8 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri
ad uno o più consiglieri ovvero ad un comitato esecutivo composto
da non più di 7 (sette) membri nel qual caso:
– determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di
esercizio della delega;
– può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare
a sé operazioni rientranti nella delega;
– si assicura che l’organo delegato gli riferisca periodicamente,
e in ogni caso almeno ogni 60 giorni, sull’andamento generale
della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle
operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Cooperativa.
23.9 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate
dall’art. 2381 Codice Civile né i poteri in materia di ammissione,
di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono
sui rapporti mutualistici con i soci.
23.10 L’amministratore che intende dimettersi dall’incarico deve
darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al
Presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno effetto
immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di
amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la
maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito
all’accettazione dei nuovi amministratori.
23.11 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purchè la
maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati
dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in
carica fino alla prossima assemblea.
23.12 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli
rimasti in carica devono convocare senza indugio l’assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli
amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica
all’atto della loro nomina.
23.13 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’assemblea
per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione deve essere
convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere
nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
23.14 Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato
nell’avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi
necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice
Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla
maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio sindacale con
deliberazione assunta a maggioranza.
23.15 L’avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni prima
di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di
urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
23.16 Le riunioni totalitarie del Consiglio di amministrazione
tenute con la presenza dell’intero Collegio sindacale sono valide
anche senza preventiva convocazione.
23.17 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono
presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.
In mancanza di quest’ultimo, saranno presiedute dal consigliere
più anziano di età.
23.18 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica; la presenza alle riunioni del Consiglio
può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le
deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il
voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per
rappresentanza.
23.19 Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario
scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.
23.20 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le
attribuzioni per la gestione della Cooperativa e può quindi
compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione rientranti nell’oggetto sociale e
che non sono riservati per legge o per Statuto all’Assemblea dei
soci.
Articolo 24 – Compensi
24.1 Il compenso spettante ai membri del Consiglio di
amministrazione è stabilito dall’Assemblea dei soci. La
remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli
amministratori investiti di particolari cariche o incarichi e dei
membri del Comitato esecutivo è stabilito dal Consiglio di
amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.
24.2 Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato
esecutivo, previa presentazione alla Cooperativa dei relativi
documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese
sostenute in ragione dell’incarico.
Art. 25 – Collegio sindacale
25.1 Il Collegio sindacale può essere composto da tre sindaci
effettivi e due sindaci supplenti oppure, in alternativa, da un
revisore unico contabile.
I sindaci:
– riferiscono annualmente all’Assemblea sull’attività di
vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti
censurabili eventualmente rilevati;
– sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e,
successivamente, dall’assemblea che nomina anche il Presidente.
Un sindaco effettivo ed un supplente possono essere designati,
se richiesto, dagli Enti pubblici;
– devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia
e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di
sospensione delle loro funzioni ai sensi dell’art. 2399 Codice
Civile e dell’art. 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di
esecuzione.
25.2 Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei
sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui
il nuovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono
rieleggibili.
25.3 Il Collegio sindacale:
– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo
concreto funzionamento;
– esercita, inoltre, il controllo contabile della Cooperativa,
purchè la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di
rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
25.4 Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni;
si considera regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti.
25.5 Il compenso dei sindaci è deliberato dall’Assemblea all’atto
della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Art. 26 – Presidente
26.1 La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a
qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai
terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, sia
nelle liti attive che in quelle passive, spetta al Presidente del
Consiglio di amministrazione che ha pure la facoltà di
rappresentare la Cooperativa nelle assemblee delle società od
enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.
26.2 La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi
dell’assenza o impedimento del Presidente.
26.3 Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la
rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì
all’eventuale amministratore delegato nell’ambito delle
attribuzioni delegategli.
Art. 27 – Uffici locali
27.1 Per ciascuna o per raggruppamenti di zone socio-economiche
omogenee possono essere istituiti, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, uffici locali. Lo stesso Consiglio di
Amministrazione ne determinerà il funzionamento.
Art. 28 – Comitati tecnici
28.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più
Comitati tecnici consultivi determinandone la composizione e
regolandone il funzionamento.
28.2 I Comitati tecnici esprimono pareri tecnici consultivi, non
vincolanti per il Consiglio di amministrazione, in ordine alle
prestazioni di garanzia dei fidi.
Art. 29 – Direttore
29.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare un
direttore con i poteri, le facoltà, le attribuzioni e gli
emolumenti determinati dal Consiglio stesso.
29.2 Il direttore eventualmente nominato è responsabile degli
Uffici e del personale della Cooperativa.
Art. 30 – Norme applicabili
30.1 Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, Capo
I, del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e
dall’art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L.
24 novembre 2003, n. 326, si applicano, in quanto compatibili,
le norme sulle società per azioni.
30.2 I regolamenti previsti dal presente Statuto hanno lo stesso
valore delle norme statutarie.
Art. 31 – Liquidazione
31.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l’assemblea
straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra
i soci, determinandone i poteri.
31.2 L’intero patrimonio sociale che risulta disponibile al
termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le
passività e previa deduzione del capitale versato, dovrà essere
devoluto al fondo di garanzia interconsortile cui la Cooperativa
aderiva o, in mancanza, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Art. 32 – Disposizioni finali
32.1 In sede di prima applicazione dello statuto gli Uffici dei
confidi costituenti assumono la qualifica e la funzione di Uffici
locali.
32.2 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente
Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle
altre leggi speciali in materia.